Contributi
Riscossione
Ai datori di lavoro e ai lavoratori vengono richiesti annualmente i contributi seguenti:
- per ogni azienda, l'importo di volta in volta deciso dal congresso PCS, pari attualmente allo 0,12% della somma dei salari lordi AVS, ma al massimo CHF 13'200.00;
per ogni lavoratore, CHF 10.00 per ogni mese completo o interrotto del rapporto di lavoro. I lavoratori impiegati a tempo parziale che mediamente lavorano meno della metà del nomale orario di lavoro dell'azienda pagano la metà, vale a dire CHF 5.00 al mese.
Il datore di lavoro deve dedurre i contributi dei lavoratori periodicamente oppure alla fine del rapporto di lavoro prelevandoli dal salario, e deve versarli complessivamente all'ufficio d'incasso competente.
Utilizzo
I contributi e i loro proventi prelevati conformemente agli articoli 41b e 41c CCL sono utilizzati come segue (cfr. art. 41d CCL):
- per stanziare mezzi destinati alla formazione professionale di base e continua nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria svizzera;
--> p.es. contributi per EPS e EP, Richemon
- per coprire i costi d'esecuzione del contratto (costi della commissione permanente e di organi esecutivi esterni, spese delle associazioni contraenti come pure costi esecuzione generali);
--> p.es. controlli contabilità stipendi nelle aziende, ufficio informazioni e consulenza, informazioni sul CCL, finanziamento delle prestazioni proprie dell'associazione per membri e non-membri, stampa del CCL, ecc.
- per destinare contributi alle spese sostenute dalle associazioni contraenti per la formazione professionale continua.
--> p.es. Richemont
I contributi devono effettivamente essere utilizzati in maniera continuativa per gli scopi previsti. Non è consentita la formazione di capitale al di là delle riserve normali.
Vigilanza dello stato
Per quanto riguarda l'incasso e l'impiego dei contributi alle spese di esecuzione (art. 41b CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l'anno successivo al conteggio. Quest'ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che in singoli casi, la SECO richiede.
La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell'obbligatorietà generale, quando lo richiede il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell'obbligatorietà generale. L'esperienza ha dimostrato che le riserve devono essere disponibili per circa sei mesi oltre la durata di validità. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti. Ciò è stabilito nel decreto che conferisce obbligatorietà generale (cfr. art. 3). Le associazioni devono fornire alla SECO la prova dell'utilizzo dei contributi ricevuti nell'ambito dell'esecuzione del contratto.
Secondo le direttive della SECO, l'importo totale degli accantonamenti non può superare il reddito totale di un anno (media degli ultimi tre anni). Inoltre, il totale del capitale proprio (averi) della cassa o dell'istituzione non deve superare il reddito totale di un anno (media degli ultimi tre anni). Inoltre, la somma degli accantonamenti e del capitale proprio totale non deve superare 1,5 volte (=150%) il reddito totale di un anno (media degli ultimi tre anni).